Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.
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Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.
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giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri
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data di entrata in vigore del presente decreto.
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia
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modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
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civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e
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Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione
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5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
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difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che